Nuove per certi versi interlocutorie.
In effetti sulle microetichette non ho ricevuto risposta diretta ma un chiarimento generale che confermerebbe la teoria di chi ha scritto che
la SIAE si limiterebbe alla riscossione dell'equo compenso per gli autori (regista, sceneggiatore, autore dei dialoghi, etc) e a rilasciare la licenza per la colonna sonora del film, ma non ad altro (dunque nessuna verifica sul reale possesso dei diritti di commercializzaizone, anche temporanei).
Ho chiesto comunque ulteriori chiarimenti, ma mi sa che a questo punto nessuno, se non il produttore del film (sempre se vivo), possa garantire sulla cessione temporanea o meno di detti diritti alle micro-label incriminate.
Si conferma che l'unico titolare dei diritti di utilizzazione economica dell'opera è infatti
il produttore (diritti che gli vengono ceduti o
contrattualmente o che gli
derivano direttamente per legge, vedi anche sentenza di Cassazione).
Il produttore è colui che versa agli autori (che rimangono titolari del diritto d'autore)
l'equo compenso , in Italia
tramite la SIAE; il diritto di utilizzazione economica da parte del produttore
dura 70 anni dalla morte dell'ultimo degli autori (sempre loro: regista, sceneggiatore, etc); i
50 anni, secondo SIAE, si riferiscono solo al
diritto connesso del produttore e
non a quello di
utilizzazione economica, ovvero, nel caso cinematografico, alla
proprietà del "master" e dunque al fatto che, per 50 anni, il produttore sia l'unico a poterne autorizzare l'uso o la copia, anche su DVD.
Le risposte dettagliate della SIAE:
- Per l’opera cinematografica la LdA (art.46) attribuisce al produttore l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica aventi ad oggetto lo sfruttamento cinematografico dell’opera. Si tratta dell’istituto della c.d. “cessio legis” in base al quale colui che ha organizzato la produzione dell’opera (il produttore) acquisisce per legge la titolarità dell’esercizio di tale forma di sfruttamento.
In campo cinematografico, nonostante la previsione di legge, la cessione dall’autore al produttore del diritto di utilizzazione economica dell’opera in sede cinematografica viene operata anche contrattualmente, insieme a quella degli altri diritti di utilizzazione economica dell’opera per tutte le diverse altre forme di utilizzazione. Al produttore, nella sua veste di titolare derivato ope legis o in via contrattuale, spettano dunque tutti i diritti di utilizzazione economica dell’opera che esercita in proprio o trasferendone l’esercizio a terzi in via definitiva (cessioni sine die a titolo definitivo) o temporanea (rilascio di licenze, per esempio, nel campo televisivo per un determinato arco temporale e/o un determinato numero di passaggi; nell’home video per una determinata edizione videografica).
Il produttore, nella sua qualità derivata di soggetto di diritto d’autore, esercita il proprio diritto esclusivo per la durata dei termini di protezione legale dell’opera. Termini che ai sensi dell’art. 32 della Legge durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell’ultimo autore sopravvissuto tra quelli espressamente indicati : autore della regia, autore della sceneggiatura - compreso l’autore dei dialoghi - , autore della musica appositamente creata per essere utilizzata nell’opera cinematografica.
Per qualunque utilizzazione economica dell’opera agli autori di soggetto, sceneggiatura e regia (o di adattamento della versione italiana dei dialoghi, se si tratta di opera straniera ) spetta, ai sensi dell’art. 46 bis della Legge, un equo compenso a carico di chi tale opera utilizza; per la riproduzione e distribuzione di supporti home video il compenso è dovuto dal produttore videografico, sia che eserciti il diritto in proprio, essendo il produttore originario dell’opera, sia che abbia acquisito i diritti di riproduzione e distribuzione dal produttore originario o da suoi aventi causa.
La Sezione Cinema (nota personale, ritengo si riferisca ovviamente alla SIAE) interviene solo in questa fase, limitatamente alla riscossione dell’equo compenso dovuto agli autori. Per la componente musicale del film (la colonna sonora) SIAE (Direzione Musica Mercatofonovideo ) rilascia invece licenza per conto dei propri amministrati.
Il termine di 50 anni della fissazione dell’opera si riferisce alla protezione del diritto connesso del produttore (l’art. 78 ter è inserito nel Titolo II della LdA, recante disposizioni sui diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore). E’ in sostanza il diritto sul corpus mechanicum. La norma, di fonte comunitaria, è di evidente derivazione dal settore fonografico dove è più agevole comprendere il significato della distinta protezione riconosciuta al produttore fonografico (titolare di diritto connesso, proprietario della matrice su cui é fissata la registrazione e l’interpretazione del brano musicale) rispetto agli aventi diritto dell’opera (autori ed editore musicale), titolari di diritto d’autore.
Personalmente avevo interpretato correttamente la legge, tranne ovviamente per la questione dei 50 anni.
Vorrei capire, morti produttore, regista, sceneggiatore, etc. come si riescano a beccare gli eredi per ottenere il consenso alla pubblicazione. Probabilmente, a questo punto basta una autocertificazione che ci hai provato, e ti va bene nel 99% dei casi, sempre che l'erede non sbuchi fuori, come nel caso de "Il piccolo fuggitivo", e allora sono guai...
Per ora mi pare tutto.
