Facendomi due passi sul sito SIAE ho scaricato i presenti due documenti.
Il primo dei due è il contenuto del contratto che una qualsiasi etichetta di Home Video deve stipulare con la SIAE e riporta bene o male quello che mi aveva scritto il responsabile dell'ufficio legale, ovvero che "La Sezione Cinema SIAE interviene solo limitatamente alla riscossione dell’equo compenso dovuto agli autori" (diritto
d'autore):
1 - OGGETTO del contratto con la SIAE è infatti
la determinazione, limitatamente alle opere cinematografiche e assimilate, della misura dell’Equo Compenso dovuto dal Produttore ex art. 46 bis comma 2 LdA per la distribuzione al pubblico per l’uso privato, anche in abbinamento editoriale,
per la distribuzione promozionale/omaggio o aziendale/istituzionale, nonchè della misura dell’equa remunerazione per il
noleggio al pubblico per l’uso privato prevista dall’art. 18 bis comma 5 LdA
3 – REPERTORIO EQUO COMPENSO AMMINISTRATO DALLA SIAE
In attuazione di quanto previsto dagli artt. 46bis, 2° e 3° comma LdA, il compenso è corrisposto in favore degli autori dei
contributi di soggetto, sceneggiatura e regia di opere cinematografiche ed assimilate di produzione o coproduzione italiana, degli autori della traduzione o adattamento della versione italiana dei dialoghi di opere straniere nonché, nei limiti in cui le rispettive legislazioni considerino almeno il regista come autore dell’opera, in favore degli autori di opere di produzione comunitaria, dei quali la SIAE abbia la rappresentanza, diretta o tramite le società d’autori straniere di appartenenza, per il territorio italiano. [...]
Il Repertorio Equo Compenso è costituito dalle opere cinematografiche e da quelle ad esse assimilate, nelle quali siano presenti apporti di soggetto, sceneggiatura e regia nonché di adattamento o traduzione della versione straniera dei dialoghi dell’opera.
6 - DIRITTI CONNESSI
Il Produttore (qui inteso come Produttore originario o Label che ne acquisisce i diritti ndr) assume pertanto piena e totale responsabilità in merito alla liceità dei materiali fonovideografici preesistenti che intende utilizzare ai fini dell’attività di riproduzione nonché alla liceità della stessa attività di riproduzione sotto il profilo del rispetto di detti diritti connessi così come disciplinati al Titolo II, Capi I, I bis, II e III della legge 22 aprile 1941 n. 633
e ancora
15 – CONTRASSEGNO SIAE
contestualmente al rilascio di licenza, la SIAE concede in uso al Produttore i contrassegni da apporre sugli esemplari dei supporti
L'altro è relativo alla
modulistica da compilare quando si contatta la SAIE per versare l'equo compenso relativo ai pagamenti del diritto d'autore.
In questo secondo modulo è interessante notare come, alla voce
Attestazione obbligatoria sulla titolarità dei diritti sulle opere cinematografiche e assimilate la SIAE si limiti a richiedere, al produttore (stiamo parlando di una casa di Home Video che voglia pubblicare un film) la titolarità ad
esercitare il diritto di riproduzione e distribuzione in proprio.
Il sottoscritto Produttore (la Label ndr), consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi, dichiara sotto la propria responsabilità che i dati e le informazioni riportate nel presente modulo e nei documenti ad esso allegati sono conformi al vero.
Ricapitolando, lo schema per pubblicare in Home Video un film è il seguente:
1) Il produttore di un'opera cinematografica è
titolare del diritto di utilizzazione economica dell’opera
2) Il produttore (o chi ne dovrebbe aver acquisto il permesso di utilizzazione economica, anche temporanea, nel caso in questione le piccole etichette)
deve versare tramite SIAE al produttore originale ovvero ai co-autori (regista, sceneggiatore, traduttore, etc) l'equo compenso che deriva loro dalla titolarità di autori. Riceve a questo punto i bollini (contrassegni) da apporre sulle confezioni. Questo va versato fino a 70 anni dopo la morte dell'ultimo dei suddetti.
3) Il produttore (o chi ne dovrebbe aver acquisto il diritto di utilizzazione economica, quindi le etichette) deve
autocertificare (non è richiesta alcuna copia del contratto) alla SIAE, con il secondo dei moduli indicati,
che sia titolare del diritto di riproduzione e distribuzione. A quel punto quella dichiarazione alla SIAE basta per
scaricarsi da qualsiasi responsabilità.
Conclusioni
Come ho ripetuto più volte
è falso dire genericamente che le Label non pagano i diritti, quelli d'autore, come si può leggere, li onorano tutti.
Il vero problema è capire come le neo-Label possano attribuirsi i diritti
di riproduzione e distribuzione. In teoria dovrebbero ottenerli dal produttore (70 anni dalla sua morte) o da coloro che li hanno da lui acquistati nel tempo. Secondo altri, da quanto ho letto in testi sull'argomento, per l'home video vale quanto riferito dall'Art. 78-ter (50 anni dalla fissazione).
Sarebbe molto interessante poter leggere uno dei moduli che le label "diversamente legali" consegnano alla SIAE, per capire in quella autocertificazione cosa diavolo ci scrivano...
Chi ci guadagna?
1 - Le piccole label, ovviamente
2 - i distributori (per queste label nascenti essenzialmente Cecchi Gori e Terminalvideo, ma la A&R è ad esempio anche distributrice)
3 - La SIAE, che ovviamente preleva per sé parte dell'equo compenso versato dalle Label
4 - Gli autori del film (regista, sceneggiatore, autore dei dialoghi e dell'adattamento, traduttori), tramite il produttore originario che versa loro l'equo compenso ricevuto dalla SIAE
Chi ci perde?
1 - I produttori del film e dei master, perché non sono più arbitri nel decidere a chi concedere la stampa in home video, sempre che sia confermato che il loro diritto alla autoririzzazione alla distribuzione non sia effettivamente scaduto e che con loro le piccole label non abbiano stipulato alcun contratto per la distribuzione in home video
2 - gli autori degli extra, etc
3 - chi opera restauri sul master se poi il lavoro risultante venga acquisito senza permesso
La domanda è: possibile che le grandi case di produzione non intervengano? Possibile che si sia andati avanti con oltre 1000 classici pubblicati con autocertificazioni sulla titolarità del diritto di utilizzazione eeconomica
non verificate/verificabili dalla SIAE (che se ne lava le mani)?
O magari c'è qualche accordo per cui in questo giro del fumo alle grosse case di produzione arriva comunque qualcosa secondo accordi "privati" (es tra loro ed i distributori nazionali) ?
Alla prossima puntata...